Regolamento interno di Portami in Pista


Per l'efficace perseguimento degli obiettivi della Associazione, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di adottare il presente Regolamento (linee guida) interno.

Regolamento Sociale
Cap. 1 – Modalità di Ammissione al Sodalizio;
Cap. 2 – Esazione delle quote;
Cap. 3 – Disposizioni Generali;
Cap. 4 – Partecipazione alle attività ed eventi, ai corsi individuali e/o collettivi;
Cap. 5 – Disposizioni generali;
Cap. 6 – Provvedimenti disciplinari;
Cap. 7 – Disposizioni Varie.

Regolamento Elettorale
Cap. 1 – Candidabilità e candidature alla carica di componente il Consiglio Direttivo;
Cap. 2 – Candidabilità e candidature alla carica di componente il Collegio dei Revisori e a quello dei Probiviri;
Cap. 3 – Modalità di esecuzione delle operazioni di voto ed esito delle stesse.

Regolamento del Collegio dei Probiviri (qualora nominato)
Cap. 1 – Compiti ed attribuzioni in materia di provvedimenti disciplinari;
Cap. 2 – Modalità di funzionamento.

REGOLAMENTO SOCIALE

Capitolo 1

MODALITA' DI AMMISSIONE
Chiunque desideri fare parte della Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, firmando l'apposito modulo.
Le domande di ammissione alla categoria Juniores dovranno essere controfirmate da uno dei genitori del richiedente o da chi ne fa le veci.
Un elenco delle domande con il nome dei richiedenti e dei rispettivi presentatori dovrà restare affisso nella bacheca della Sede Sociale o nella Bacheca Web del sito, per una settimana, durante la quale ogni Socio potrà comunicare al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni motivate.
Il Consiglio Direttivo è giudice inappellabile sulla ammissione o meno del candidato.
Il Consiglio Direttivo può stabilire, in qualsiasi momento, un numero limite di Soci.
Il nuovo Socio, non appena avrà avuta comunicazione scritta della accettazione della propria domanda, dovrà provvedere al pagamento della prescritta tassa di ammissione (se deliberata) e delle quote di associazione relative all'anno in corso.
Dal giorno dell'avvenuto pagamento della tassa e delle quote di cui sopra, il nuovo Socio potrà frequentare la sede ove sarà sua cura presentarsi al Direttivo e potrà prendere parte alle varie attività.
I trasferimenti dall'una all'altra categoria di Soci, le dimissioni e le reiscrizioni sono disciplinati dagli articoli 14, 15, 16 e 17 dello Statuto Sociale.

Capitolo 2

ESAZIONE DELLE QUOTE
Le quote di associazione sono deliberate e stabilite dall'Assemblea degli Associati, dovranno essere pagate alternativamente o in una unica soluzione entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, oppure in due rate semestrali anticipate di pari importo da versare rispettivamente entro il 31/1 e il 31/07 di ogni anno. In caso di pagamento rateale, sulla seconda rata saranno dovuti gli interessi pari al tasso legale di interesse vigente pro-tempore.
Trascorsi due mesi dalla data del mancato pagamento totale o parziale, il Consiglio Direttivo inviterà il Socio all'adempimento dei suoi obblighi verso l'Associazione e potrà inibirgli l'ingresso alla Sede Sociale e a tutte le attività dell'Associazione, fino a che non sia stata regolarizzata la posizione. Alla quota verrà applicato un interesse di mora pari al tasso legale vigente aumentato di quattro punti. Trascorsi senza esito e senza comprovati motivi di giustificazione altri due mesi, il nome del Socio moroso potrà essere affisso nei locali della Associazione. Il Consiglio Direttivo adotterà tutti gli altri provvedimenti necessari a tutela degli interessi sociali compresa la dichiarazione di decadenza dalla qualifica di Associato. Gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei Soci e la quota individuale da liquidare alla Federazione di appartenenza dovranno essere corrisposti unitamente al pagamento della quota annua di associazione o della prima rata di essa.
L'entità delle tasse di ammissione, delle quote di associazione per le varie categorie di Soci, degli eventuali contributi straordinari e delle eventuali agevolazioni per familiari sono a disposizione dei Soci presso la Segreteria oltre che nella parte riservata del sito web.
Le tasse di ammissione relative ai Soci ordinari e frequentatori possono essere pagate in tre rate di pari importo senza interessi di cui la prima al momento dell'accettazione, la seconda dopo un anno dalla stessa e la terza dopo due anni.
In caso di passaggio da Socio frequentatore a Socio ordinario il conguaglio della tassa di ammissione è da versare in soluzione unica.

Capitolo 3

ACCESSO ALLA SEDE SOCIALE ED ALLE ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE
L'accesso alla Sede Sociale è riservato:
– ai Soci in regola con i pagamenti delle quote;
– agli invitati dei Soci purché accompagnati dal Socio invitante;
– ai Soci di altre Associazioni con le quali vigono accordi di reciprocità;
– ai figli dei Soci fino all'età di 10 anni purché accompagnati dal genitore Socio.
L'orario di apertura e di chiusura della Sede è stabilito periodicamente dal Consiglio Direttivo.
L'utilizzo della Sede per feste organizzate dai Soci o per altre manifestazioni è autorizzato e regolato dal Consiglio Direttivo.
I Soci dovranno comunque essere informati tempestivamente delle limitazioni totali o parziali all'utilizzo della Sede Sociale mediante avvisi da affiggersi in bacheca e da pubblicare sul sito web.

Capitolo 4

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ ED EVENTI, AI CORSI INDIVIDUALI E/O COLLETTIVI
1. Dando attuazione ai suoi scopi sociali, l'Associazione tiene eventi e Corsi di guida in autodromi e/o spazi simili aventi caratteristiche ed analoghi riconoscimenti. Il seguente regolamento è da considerarsi valido per ogni partecipante ai Corsi ed eventi Portami in Pista ASD e qualsiasi accompagnatore i partecipanti portino con loro.
2. L'Associazione non è in alcun modo responsabile del comportamento tenuto dai propri associati ed accompagnatori prima, durante e dopo la loro partecipazione ai suddetti eventi, durante i quali l'Associazione si limita ad affiancare i partecipanti alla giornata in pista.
Il socio è il solo ed esclusivo responsabile di ogni sua azione, condotta e delle conseguenze che ne derivano. Il socio è inoltre tenuto a far rispettare il presente regolamento anche agli accompagnatori che porta con sé.
3. Il socio è tenuto personalmente a soddisfare ogni requisito (sanitario, assicurativo o di altra natura) necessario allo svolgimento di qualsiasi attività per/con l'Associazione, accollandosi tutti i costi che da ciò eventualmente derivano.
Suddetti requisiti possono essere determinati dalla proprietà dell'autodromo, dai suoi delegati e/o dall'Associazione, ed è compito dell'associato reperirli contattando le parti suddette. I requisiti richiesti da Portami in Pista ASD sono resi disponibili in questo Regolamento. L'Associazione si riserva il diritto di integrare o modificare tali requisiti.
Nel caso in cui nell'associato venisse rilevata in qualsiasi momento un'inadempienza dei requisiti, la sua partecipazione all'evento potrà essere interrotta o terminata. In questi casi l'Associazione non è responsabile delle inadempienze dell'associato e non è tenuta a rimborso né totale né parziale della quota di iscrizione all'evento.
4. L'Associazione non è tenuta a fornire assicurazione, supporto o assistenza di alcun tipo ai soci che partecipano ad un evento dell'Associazione o a coloro che si avvalgono di un servizio dell'Associazione, salvo diversamente concordato.
5. Qualsiasi membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione ha la piena facoltà di valutare, in base alle proprie esperienze e conoscenze, i requisiti (di abilità, idoneità, tranquillità, o di altra natura) necessari alla partecipazione ad un evento dell'Associazione. La richiesta dei requisiti al partecipante può essere effettuata sia in forma scritta (volantini, cartelloni, sito, e-mail o qualsiasi forma di messaggistica, che prova l'avvenuta ricezione e lettura) che oralmente, ed è da considerarsi valida dal momento stesso in cui avviene la comunicazione.
6. Qualora venisse richiesto un apposito certificato, il partecipante si impegna a consegnare copia (originale o in fotocopia) dello stesso allo staff dell'Associazione prima di prendere parte a qualsiasi attività. Lo Staff conserverà tale certificato ai sensi della normativa pro-tempore vigente.
In particolare, è necessario un valido certificato medico per attività non agonistica per la partecipazione ai Corsi di guida tenuti dallo Staff dell'Associazione. Tale certificato deve risalire a massimo 364 giorni prima della data del Corso di guida e non scadere durante questo periodo.
7. Lo staff dell'Associazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di allontanare in qualunque momento il/i partecipanti da un evento in atto, al fine di garantirne il corretto e sicuro svolgimento. Lo staff dell'Associazione non è tenuto a fornire alcun avvertimento e/o giustificazioni.
La persona allontanata non avrà diritto ad alcun tipo di rimborso né pretesa nei confronti dell'Associazione.
8. La partecipazione ad un'attività o evento dell'Associazione non determina in capo a Portami in Pista ASD alcuna responsabilità per i danni causati e/o subiti alle persone e/o ai mezzi. Il partecipante dichiara espressamente di essere coperto da apposita assicurazione per responsabilità civile a terzi.
9. Ogni partecipante ad un'attività o evento dell'Associazione autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il partecipante e/o il minorenne su cui egli esercita la responsabilità genitoriale appaiano rappresentati o siano comunque riconoscibili, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell'Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere meramente informativo ed eventualmente promozionale.
10. Ogni partecipante ad un'attività o evento dell'Associazione dichiara di avere preso visione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, di averne compreso il contenuto e di accettarli totalmente, così come dichiara di accettare le norme del CONI e dell'ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane).
11. Il Socio che ha acquistato il biglietto di partecipazione ad un evento Portami in Pista ha diritto di esercitare il recesso nei primi 14 giorni dalla data di pagamento, a condizione che la partecipazione all'evento non sia già avvenuta. Nel caso in cui la richiesta di recesso sia legittima, l'Associazione si impegna ad effettuare un rimborso completo, sottraendo esclusivamente il valore di beni o servizi di cui l'associato ha già eventualmente usufruito.
Ogni partecipante ad un'attività o evento dell'Associazione dichiara di comprendere che trascorsi i 14 giorni dall'acquisto egli non ha diritto di richiedere rimborso all'Associazione, né totale né parziale.
12. Ogni partecipante ad un'attività o evento dell'Associazione dichiara di comprendere che l'Associazione non è in alcun modo responsabile delle spese eventualmente sostenute dall'Associato ed accompagnatori ai fini della partecipazione all'evento organizzato da Portami in Pista ASD, e che tali spese sono da considerarsi scollegate rispetto all'evento associativo. Esempi di queste spese sono, ma non si esauriscono a: il biglietto di ingresso all'autodromo, spostamenti, vitto, alloggio, veicoli, accompagnatori.
13. Ogni partecipante ad un'attività o evento dell'Associazione dichiara di avere preso visione dei Protocolli anti-COVID posti in essere da Portami in Pista ASD e/o dall'autodromo in cui viene tenuto l'evento, di averne compreso il contenuto e di accettarli totalmente, così come dichiara di accettare le norme igienico-sanitarie del CONI e dell'ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) e dell'autodromo in cui si tiene l'attività sociale.
14. Qualora l'associato per qualunque suo motivo personale non possa prendere parte all'evento organizzato da Portami in Pista ASD cui aveva manifestato di partecipare, non potrà chiedere e/o pretendere rimborso alcuno, in quanto i costi per l'Associazione sono sempre e comunque da questa sopportati a prescindere dalla partecipazione del singolo individuo.
Qualora un Corso o evento organizzato da Portami in Pista ASD venga cancellato o rimandato, l'Associazione si impegna a comunicare tale avvenimento ai partecipanti nella maniera più celere possibile. L'Associazione si impegna inoltre a cercare, insieme ai partecipanti, una soluzione alternativa ai fini di far recuperare ai partecipanti il Corso rimandato in altra data e/o in altro autodromo.
15. Ogni partecipante ad un'attività o evento dell'Associazione dichiara di comprendere ed accettare che l'Associazione non è responsabile di alcuna spesa eventualmente sostenuta dall'Associato e i suoi accompagnatori ai fini della partecipazione all'evento (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: biglietto di ingresso in pista, spostamenti, mezzi di trasporto, vitto, alloggio, preparazione dei veicoli) e non è tenuta ad alcun rimborso, sia se l'evento procede come da programma sia se l'evento viene modificato o annullato.
16. L'Associato deve sempre concordare con l'Associazione la data di sua partecipazione ad un evento così da permettere allo staff di Portami in Pista ASD di verificarne la disponibilità di posti. Una volta appurata la disponibilità di posti, l'Associazione ne darà conferma per via scritta all'Associato. Solo allora l'scrizione dell'Associato all'evento sarà da definirsi confermata.

Capitolo 5

DISPOSIZIONI GENERALI
1. È assolutamente vietato fumare in tutti i locali chiusi dell'Associazione, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
2. Nella sala è ammessa la consumazione di sole bevande.
3. È fatto obbligo di saldare i costi per i servizi in giornata.
4. È fatto rigoroso divieto di introdurre animali nella Sede Sociale.
5. Non è consentito introdurre cibi dall'esterno se non ad uso personale.
6. Le autovetture, le biciclette e motocicli dovranno essere parcheggiati, per ragioni di sicurezza, nelle zone prospicienti la sede che non intralcino il traffico.
7. L'Associazione non assume alcuna responsabilità per il danneggiamento o furto di valori, oggetti personali ed altre cose mobili di proprietà dei Soci e loro invitati che vengano introdotti o lasciati nella sede dell'Associazione.
8. Il Socio è responsabile per danni al Personale, alle cose, alle attrezzature ed agli arredi della Sede da egli provocati.
9. I Soci che non osservano le norme del Regolamento sono passibili delle sanzioni disciplinari di cui al successivo Capitolo "Provvedimenti disciplinari".

Capitolo 6

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1) Ove un Socio tenga una condotta che costituisca in qualsiasi modo ostacolo al buon funzionamento o al buon nome del Sodalizio o si renda responsabile di azioni ritenute disonorevoli per lo Stesso, all'interno o anche al di fuori della Sede Sociale, o di azioni comunque riprovevoli nei confronti di altri soci o del Club e/o di suoi organi o addetti ovvero commetta azioni contrarie all'onore, alla morale o al decoro del Club o non osservi il suo Statuto e/o i Regolamenti approvati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà adottare, in relazione alla gravità delle suddette infrazioni, i provvedimenti disciplinari di seguito indicati:
a) richiamo verbale da parte di uno dei Componenti il Consiglio Direttivo;
b) richiamo scritto da parte del Presidente;
c) sospensione a tempo determinato per un periodo massimo di anni 1 (uno);
d) radiazione dalla Associazione.
2) Per le condotte, le azioni o le infrazioni che possano comportare i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio l'esperimento del tentativo di conciliazione fra i Soci interessati o fra il Socio e gli altri soggetti interessati fermo restando quanto previsto nel capoverso II del presente capitolo. L'esperimento del tentativo di conciliazione è di competenza del Presidente ovvero di un Consigliere espressamente Delegato dal Presidente e non è soggetto a formalità particolari.
3) Il Consiglio Direttivo informa del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei suoi/loro confronti il Socio e/o i Soci interessati e deve invitarli a difendersi dalle contestazioni mosse, informandoli della facoltà di esaminare la documentazione relativa a dette contestazioni.
4) Il Consiglio Direttivo, previa audizione dei soggetti interessati ed espletate tutte le indagini necessarie (raccolta documentazione, testimonianze, sommarie informazioni sui fatti controversi e quant'altro ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo), per le quali potrà avvalersi della collaborazione del segretario e degli altri associati, adotta i provvedimenti disciplinari con deliberazioni motivate secondo equità, notificandoli a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita al Socio o ai Soci interessati all'indirizzo dagli stessi comunicati al Club, anche perché possano esercitare il diritto all'impugnazione ove previsto.
5) I provvedimenti disciplinari sono decisi dal Consiglio Direttivo, senza la presenza del Socio o dei Soci interessati, con deliberazioni motivate secondo equità assunte a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.
6) I provvedimenti sanzionatori decisi dal Consiglio Direttivo di cui alle lettere a) e b) sono inappellabili mentre i provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere c) e d) sono impugnabili dinanzi al Collegio dei Probiviri (se nominati) mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Collegio dei Probiviri presso la Direzione del Sodalizio, spedita dal Socio o dai Soci ricorrenti entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di ricezione della notifica del provvedimento di primo grado assunto dal Consiglio Direttivo.
7) L'impugnazione deve avere forma scritta e deve essere spedita con le modalità sopra indicate ed entro il termine di 15 (quindici) giorni al Collegio dei Probiviri (se nominato) presso la Direzione del Circolo; essa deve contenere le motivazioni in base alle quali si chiede la riforma del provvedimento di primo grado assunto dal Consiglio Direttivo.
8) Unico legittimato all'impugnazione è il Socio (o i Soci) nei cui confronti siano stati adottati dal Consiglio Direttivo i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d).
9) Il Socio che abbia subìto un provvedimento disciplinare di sospensione di cui alla lettera c) non potrà ricoprire cariche sociali per un periodo di anni 5 (cinque) decorrente dal termine del periodo di sospensione.
10) Le vertenze fra Soci e componenti del Consiglio Direttivo e fra Soci e membri del Collegio dei Revisori, per questioni comunque non attinenti alle attività istituzionali svolte da questi organi, sono in ogni caso di competenza del Collegio dei Probiviri in unico grado di giudizio.
11) Tutte le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in applicazione di quanto previsto dal "Regolamento del Collegio dei Probiviri" sono inappellabili, sia se assunte quale organo di primo e unico grado di giudizio, sia se assunte quale organo di secondo e ultimo grado di giudizio.
12) Il Socio sospeso dal Club non avrà diritto al rimborso delle quote associative annuali già pagate e sarà comunque tenuto a corrispondere per intero le quote associative afferenti l'intero periodo della sospensione. Il Socio sospeso sarà inoltre tenuto, nel caso in cui al momento della assunzione della delibera di sospensione temporanea dal Club sia in corso la rateizzazione del pagamento della quota di ingresso, a versare immediatamente al Club le rate non ancora scadute di detta quota.
13) Il Socio radiato dal Club sarà in ogni caso tenuto al pagamento integrale della quota associativa annuale relativa all'esercizio in cui viene assunta dal Consiglio Direttivo la delibera di radiazione oppure, in caso di impugnazione di detta delibera al Collegio dei Probiviri, anche quella relativa all'esercizio in cui viene assunta la delibera da parte di detto Collegio. Si applica comunque anche il secondo capoverso del precedente articolo 13.
14) Spetta al Consiglio Direttivo stabilire, di volta involta, le modalità con cui dare eventualmente pubblicità ai provvedimenti disciplinari dallo stesso assunti, ivi compresi quelli impugnabili presso il Collegio dei Probiviri.
15) A chiunque violerà il divieto di fumare previsto nel Cap. 5 potrà essere comminata dall'autorità competente una sanzione nella misura prevista dalle norme legislative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti.
Nel caso in cui la violazione del divieto di fumare nei locali chiusi del Club da parte di un Socio abbia provocato danni materiali al Club stesso, potrà essere applicata nei suoi confronti, nell'ambito dei provvedimenti disciplinari previsti dal precedente paragrafo 8.1 e nel rispetto delle procedure ivi indicate, anche una sanzione pecuniaria.

Capitolo 7

DISPOSIZIONI VARIE
I Consiglieri, il Segretario-Tesoriere e le persone da questi incaricate, devono far rispettare le norme del presente Regolamento nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
I Soci sono tenuti a denunciare la violazione di tali norme esclusivamente al Segretario ed ai suoi incaricati, astenendosi dal rivolgersi direttamente alle singole persone.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Capitolo 1

CANDIDABILITA' E CANDIDATURE ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Possono candidarsi alla carica di componente del Consiglio Direttivo solo i Soci che siano, al momento della loro registrazione per l'intervento alla Assemblea elettiva, in regola con il pagamento della tassa di ammissione e delle quote associative annuali che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati, da parte del Club, del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti, a provvedimenti disciplinari di squalifica o di sospensione.
I Soci che intendono candidarsi alla carica di componenti del Consiglio Direttivo senza far parte di alcuna Lista Unitaria come di seguito regolata dovranno indicare i propri dati anagrafici in un elenco dei candidati indipendenti che sarà esposto in apposita bacheca nelle sale ubicate all'ingresso del Club e pubblicato nel sito internet dello stesso.
I Soci che intendono invece proporre una Lista Unitaria di candidati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo, dovranno indicare i dati anagrafici dei Soci facenti parte della Lista Unitaria in un elenco che sarà esposto in apposite bacheca nelle sale ubicate all'ingresso del Club e pubblicato nel sito internet dello stesso. Tale elenco potrà contenere anche l'indicazione del socio, compreso in tale lista, che intende, in accordo con gli altri componenti della stessa, candidarsi alla carica di Presidente del Club. Le Liste Unitarie dovranno contenere un numero di candidati a ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo comunque non inferiore a 5 (cinque) nominativi.
Le candidature alla carica di componente del Consiglio Direttivo dei Soci facenti parte di una Lista Unitaria dovranno essere consegnate in forma scritta in segreteria, non oltre il 15° (quindicesimo) giorno antecedente a quello in cui sarà fissata la data per la prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Le candidature alla carica di componente del Consiglio Direttivo di Soci indipendenti potranno invece essere espresse e consegnate in segreteria, sempre in forma scritta, fino al 10° giorno antecedente a quello in cui sarà fissata la data per la prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Il Segretario sarà tenuto a dare pubblicità, con le modalità in precedenza indicate, sia alle candidature di Soci indipendenti sia a quelle contenute in Liste Unitarie entro il giorno successivo a quello di ricevimento delle stesse.
I Soci partecipanti alle operazioni di voto per la nomina del Consiglio Direttivo saranno comunque liberi di votare per la carica di Consigliere anche Soci che non abbiano proposto la propria candidatura, indipendente o in Lista Unitaria, e saranno altresì liberi, nel caso in cui dovessero essere presentate più Liste Unitarie di candidati alla carica di Consigliere del Club, di votare, sempre nel rispetto del limite massimo dei 5 (cinque) nominativi da indicare nella scheda anonima di voto, candidati appartenenti a Liste Unitarie diverse ed anche candidati indipendenti oppure Soci che non abbiano proposto la propria candidatura.

Capitolo 2

CANDIDABILITA' E CANDIDATURE ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Possono candidarsi alla carica di componenti del Collegio dei Revisori e di componenti del Collegio dei Probiviri solo i Soci che siano, al momento della loro registrazione per l'intervento alla Assemblea elettiva, in regola con il pagamento della tassa di ammissione e delle quote associative annuali che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati, da parte del Club, del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti, a provvedimenti disciplinari di squalifica o di sospensione. Per potersi candidare alla carica di componente del Collegio dei Probiviri, i Soci interessati dovranno altresì avere una età superiore ai 40 (quaranta) anni ed essere iscritti al Club da più di 4 (quattro) anni.
I Soci che intendono candidarsi alla carica di componenti del Collegio dei Revisori o di componenti del Collegio dei Probiviri dovranno indicare i propri dati anagrafici in due separati elenchi che saranno esposti in apposita bacheca nelle sale ubicate all'ingresso del Club e pubblicati nel sito internet dello stesso.
Dette candidature dovranno essere espresse e consegnate in segreteria, in forma scritta, non oltre il 10° (decimo) giorno antecedente a quello in cui sarà fissata la data per la prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria. La segreteria sarà tenuta a dare pubblicità, con le modalità in precedenza indicate, alle candidature come sopra espresse entro il giorno successivo a quello di ricevimento delle stesse.
I Soci partecipanti alle operazioni di voto per le elezioni del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri saranno tenuti a votare solo "Soci" che abbiano presentato la propria candidatura. Solo nel caso in cui le candidature dovessero essere insufficienti per completare la nomina del Collegio dei Revisori e/o del Collegio dei Probiviri i Soci votanti saranno liberi di votare anche "Soci" che non hanno proposto la propria candidatura purché siano comunque in possesso dei requisiti per essere eletti.

Capitolo 3

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO ED ESITO DELLE STESSE
Le votazioni per la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei
revisori e del Collegio dei Probiviri debbono essere obbligatoriamente effettuate a scrutinio segreto mediante utilizzo di un'unica scheda anonima già predisposta per l'indicazione dei dati anagrafici (nome e cognome) di un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, di un massimo di 3 (tre) membri del Collegio dei Revisori e di un massimo di 5 (cinque) membri del Collegio dei Probiviri.
Ad ogni Socio partecipante e presente di persona alla Assemblea elettiva, e come tale registrato fra i presenti prima della entrata nella sala dove si terrà l'Assemblea, sarà consegnata dagli addetti alla registrazione dei partecipanti alla Assemblea una scheda anonima per esprimere il proprio voto e un'altra scheda per ogni delega a Lui validamente conferita da altri Soci nel rispetto dei criteri e delle modalità di rilascio delle deleghe (al massimo due per ogni Socio) stabilite dallo Statuto Sociale.
La registrazione dei soci ai fini della successiva votazione potrà essere effettuata solo fino al momento in cui il Presidente dichiarerà l'inizio della discussione relativa all'elezione delle cariche.
I Soci potranno iniziare a votare per l'elezione delle cariche sociali solo dal momento in cui il Presidente dell'Assemblea dichiarerà aperte le operazioni di voto.
Le schede anonime di voto dovranno essere inserite in apposite urne alla presenza, presso ciascuna di esse, di persone incaricate di controllare il corretto svolgimento delle operazioni di voto, identificate dal Presidente dell'Assemblea con il consenso degli interessati nella fase preliminare della stessa.
I Soci che, dopo avere votato per l'elezione delle cariche sociali, lasceranno la sala dove si tiene l'Assemblea, dovranno fare registrare la loro uscita dall'Assemblea dagli addetti alla registrazione delle presenze, ai fini di consentire il corretto calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi riguardanti gli altri successivi punti. all'ordine del giorno della stessa.
Le operazioni di voto per l'elezione delle cariche sociali resteranno aperte fino alle ore 24 del giorno in cui si terrà l'Assemblea elettiva; resteranno altresì aperte dalle ore 10 alle ore 19 del giorno seguente, alla presenza del Segretario e di almeno uno scrutator e di un componente del Collegio dei Revisori, nel solo caso in cui le operazioni di voto non siano già state concluse entro le ore 24 del giorno dell'Assemblea.
Il giorno seguente a quello in cui si sarà tenuta l'Assemblea elettiva, saranno peraltro ammessi a votare per l'elezione delle cariche sociali solo ed esclusivamente i Soci che siano stati registrati come presenti all'Assemblea del giorno precedente in base a quanto disposto dal terzo capoverso del presente Capitolo 3.
Ad esito dello scrutinio risulteranno eletti quali componenti del Consiglio Direttivo del Circolo i 5 (cinque) Soci che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. Risulteranno altresì eletti quali componenti del Collegio dei Revisori i 3 (tre) Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; verrà designato quale Presidente del Collegio dei Revisori quello dei tre eletti alla carica di Revisore chi avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno infine eletti quali componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Probiviri i 5 (cinque) Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti componenti effettivi del collegio dei Probiviri i 3 (tre) Soci che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti e componenti supplenti del Collegio dei Probiviri il 4° (quarto) e il 5° (quinto) classificato come numero di voti ottenuti.
In tutti i casi in cui si dovessero verificare situazioni di parità di voti comunque rilevanti ai fini dell'esito delle votazioni, (anche per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori ad esempio) risulteranno eletti i "Soci" che abbiano una maggiore anzianità di iscrizione al Club.
Sarà considerata nulla, limitatamente alla elezione del Consiglio Direttivo, la scheda che contenga l'indicazione di un numero di Consiglieri superiore a 5 (cinque); così come sarà considerata parimenti nulla, limitatamente alla elezione del Collegio dei Revisori, la scheda che contenga l'indicazione di un numero di Revisori superiore a 3 (tre). Per quanto riguarda l'elezione del Collegio dei Probiviri sarà considerata nulla la scheda che contenga l'indicazione di un numero di Probiviri superiore a 5 (cinque).
I risultati delle votazioni per l'elezione alle cariche sociali saranno resi noti ai Soci mediante pubblicazione, in apposita bacheca ubicata nelle sale all'ingresso del Club e nel sito internet dello stesso, degli elenchi integrali dei Soci che avranno raccolto voti per la nomina a componente del Consiglio Direttivo o per la nomina a componenti del Collegio dei Revisori o per la nomina a componente del Collegio dei Probiviri.
La pubblicazione sarà effettuata non appena saranno noti i risultati delle votazioni

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (QUALORA NOMINATO)

Capitolo 1

COMPITI ED ATTRIBUZIONI IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Il Collegio dei Probiviri agisce quale organo di secondo ed ultimo grado, decidendo sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo ed è altresì competente, in primo ed unico grado, a dirimere le vertenze fra Soci e componenti del Consiglio Direttivo e fra Soci e membri del Collegio dei Revisori, diverse da quelle comunque attinenti alle attività istituzionali svolte da questi organi.
2. Qualora il Collegio venga adito quale organo di primo ed unico grado potrà adottare i medesimi provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio Direttivo, lettere c) e d), previsti dal Capitolo 6 del Regolamento Sociale (capitolo che viene allegato al presente Regolamento per opportuno coordinamento della materia).
3. Il Collegio opera nel rispetto del principio del contraddittorio e potrà avvalersi della collaborazione del Segretario del Club per l'istruttoria delle vertenze (raccolta documentazione, testimonianze, sommarie informazioni sui fatti controversi e quant'altro dallo stesso Collegio ritenuto necessario).
4. Il Collegio assume le proprie decisioni a maggioranza dei propri membri effettivi in carica con deliberazioni motivate secondo equità.

Capitolo 2

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
1. Il Collegio si riunisce presso la sede Sociale, presso la cui Direzione è domiciliato, su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta al Presidente da parte di uno qualsiasi dei suoi membri effettivi. Per la validità delle riunioni del Collegio è necessaria la presenza di almeno due membri effettivi in carica dello stesso. Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti effettivi in carica.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione del Collegio è presieduta dal componente effettivo avente una maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione. Il Collegio potrà avvalersi dell'opera di un Segretario che potrà essere scelto dal Collegio, tra i Soci del Club, a sua discrezione o per l'intera durata in carica del Collegio o per ogni singola riunione dello stesso. Le riunioni del Collegio debbono essere formalizzate con apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario e trascritto in apposito "libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri".
3. In caso di dimissioni, di cessazione della qualità di Socio o di decesso di un componente effettivo del Collegio, subentra il Supplente avente maggiore anzianità di iscrizione al Club. In qualunque caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, anche per effetto di eventi verificatisi non contemporaneamente, 3 (tre) o più componenti, effettivi o supplenti, del Collegio, il Presidente del Circolo dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per deliberare circa l'integrazione dei membri (effettivi e/o supplenti) del Collegio.
4. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere c) e d) del Capitolo 6 del Regolamento Sociale sono impugnabili dinanzi al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Collegio dei Probiviri presso la ·Segreteria del Club, spedita dal Socio o dai Soci ricorrenti entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di ricezione della notifica del provvedimento di primo grado assunta dal Consiglio Direttivo, ai sensi del Capitolo 6 del Regolamento Sociale.
L'impugnazione deve avere forma scritta e deve essere spedita, con le modalità sopra indicate ed entro il termine di 15 (quindici) giorni, al Collegio dei Probiviri presso la Direzione del Circolo; essa deve contenere le motivazioni in base alle quali si chiede la riforma del provvedimento di primo grado assunto dal Consiglio Direttivo.
Unico legittimato all'impugnazione è il Socio (o i Soci) nei cui confronti siano stati adottati dal Consiglio Direttivo i provvedimenti disciplinari. di cui alle lettere c) e d) sopra richiamati.
5. Sia in caso di decisone da assumere quale organo di secondo grado – e quindi sulla impugnazione da parte del Socio o dei Soci interessati dei provvedimenti disciplinari assunti nei suoi/loro confronti dal Consiglio Direttivo – sia in caso di decisione da assumere in primo ed unico grado – e pertanto sulle vertenze tra Soci e componenti del Consiglio Direttivo e tra Soci e membri del Collegio dei Revisori – il Collegio dei Probiviri è tenuto ad emettere la propria decisione e ad adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che lo stesso ritiene di dover applicare con deliberazione motivata secondo equità da emanare entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello dell'ultima audizione delle parti, depositando la propria decisione e le relative motivazioni presso la Segreteria del Club la quale provvederà a notificarla a tutti gli interessati mediante raccomandata A.R. spedita all'indirizzo comunicato dai Soci al Club entro il 5° (quinto) giorno successivo a quello di deposito della stessa.
6. Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in base al presente Regolamento sono inappellabili.
7. Spetta al Collegio dei Probiviri stabilire di volta in volta le modalità con cui dare eventualmente pubblicità – anche, se lo ritiene opportuno, all'esterno del Club – ai provvedimenti disciplinari dallo stesso assunti.

Un saluto e tanto gas,